A chi è rivolto

Coloro che occupano o conducano i locali a qualsiasi titolo, entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione, sono tenuti a presentare denuncia di occupazione avvalendosi dell’apposita dichiarazione reperibile presso lo Sportello TARI o scaricabile direttamente dal portale del comune. Deve essere altresì comunicato:

  • ogni cambiamento di occupazione entro il territorio Comunale (denuncia di variazione) o trasferimento di residenza in altro Comune (denuncia di cessazione);
  • ogni differenza nella superficie dei locali occupati.
Descrizione

Iscrizione, variazione, cessazione al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. Tariffazione e riscossione del tributo.

L’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27/12/2013, n. 147 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti – TARI - destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento. Il nuovo tributo sostituisce pertanto il previgente tributo sui rifiuti e servizi (TARES).

Presupposto e soggetto passivo

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o occupi a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Come fare

I detentori dei locali devono dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza a mezzo dell’apposita modulistica che va poi inviata al Comune tramite PEC o consegnarla direttamente al Servizio Tributi.

Cosa serve

È necessario far pervenire al Servizio tributi:

  • l’apposito modello apposito compilato
  • un’eventuale piantina di locai
  • copia di un documento d’identità del dichiarante
Cosa si ottiene

L’iscrizione, la variazione o la cessazione dal servizio.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Per il cittadino: 30 giorni dalla data dell’evento che produce la necessità di iscrizione, variazione o cancellazione dal servizio.
Per il Comune: 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono:

  • 30 settembre 2024 per l’acconto;
  • 16 dicembre 2024 per il saldo.

E’ possibile il versamento in una unica soluzione entro il 30 settembre 2024.

Costi

L’iscrizione, variazione o cancellazione dal servizio è gratuita.
Annualmente il Servizio Tributi quantifica le tariffe per la gestione del servizio sulla base della normativa che vengono poi approvate dal Consiglio comunale.

RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Per le utenze domestiche dei contribuenti residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale,  il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento comunale.

Gli utenti potranno ricevere lo sgravio della quota variabile della tari, nella misura del 50%, nel caso di ISEE non superiore ad euro 9.530 o fino a euro 20.000  per le famiglie con  almeno quattro figli, come da decreto legge 21 marzo 2022 n.2. I soggetti interessati dovranno compilare un apposito modulo presente nella sezione Modulistica in fondo alla pagina, da presentare allo Sportello dell'ufficio TARI oppure tramite mail  dal 16 ottobre 2024 al 2 dicembre  2024. La rata di acconto avente scadenza il 30 di settembre 2024 va pagata, la riduzione viene calcolata sulla rata a saldo.

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Ulteriori informazioni

Superficie imponibile

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARI ( tassa sui rifiuti)  di cui all'art. 1 comma 645  Legge n.147/2013.

Numero occupanti

Per numero di occupanti si intende il numero di persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e costituisce nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

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22
Ago/24

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